Maxi sequestro di tablet e smartphone Samsung a Vicenza: cosa sta succendendo

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È notizia delle scorse ore che la Guardia di Finanza abbia sequestrato smartphone e tablet prodotti da Samsung nei principali centri commerciali della zona di Vicenza, nel corso di una operazione denominata “Patent App”.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Vicenza, una società italiana, Edico s.r.l., avrebbe ottenuto il provvedimento cautelare sostenendo che Samsung abbia violato una sua tecnologia protetta da brevetto europeo consistente nel far comparire la barra volume quando si inseriscono le cuffie nel dispositivo, oltre all’impiego di diversi colori per segnalare all’utente se l’audio è troppo alto oppure no.

Il sequestro, quindi, è stato disposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Vicenza dott. Hans Roderich Blattner anche al fine di effettuare una perizia che consenta di definire con certezza le diverse varianti di contraffazione in base ai dispositivi ed alla versione del sistema operativo usato da Samsung.

Secondo Edico s.r.l., la violazione del suo brevetto le avrebbe causato danni per oltre 60 milioni di euro in Europa e 10 milioni di euro in Italia. Ovviamente, oltre al sequestro dei dispositivi, sono stati sottoposti al medesimo provvedimento tutti i documenti attestanti la provenienza, le modalità di immissione in commercio in Italia e l’effettiva titolarità dei prodotti sequestrati.

Dal canto suo, Samsung ha confermato l’operazione svolta e che si rivolgerà alle Autorità competenti, in sede civile e in quella penale, al fine di chiedere la revoca immediata del sequestro e il risarcimento dei danni patrimoniali e di immagine subiti visto che, secondo quanto sostiene, la Edico s.r.l. non svolge alcuna attività produttiva o distributiva nel settore dei dispositivi mobili.

Cosa, quindi, sta succedendo? Iniziamo con il dire che la tutela brevettuale sul software è accordata, in Europa ed in Italia, solo se contiene uno o più algoritmi innovativi dal punto di vista tecnico. Ovviamente, il programma deve avere comunque i requisiti della novità e dell’attività inventiva previsti per qualsiasi altro tipo di invenzione, altrimenti non è brevettabile. Il classico esempio di software brevettabile è il programma che gestisce una filiera produttiva e che, quindi, dalla materia prima ottenga un prodotto finito o, ancora, i codec per l’accelerazione video o gli algoritmi alla base della compressione dei dati. In tutti gli altri casi, i programmi godono della tutela più limitata prevista dalla legge sul diritto d’autore.

Nel caso di specie, alla Edico s.r.l. è stato concesso il brevetto sull’algoritmo che gestisce la comparsa ed il colore della barra volume nel momento in cui si inserisce il jack delle cuffie nel dispositivo, anche se la società pare non operi nel settore della tecnologia. Il registro delle imprese ci viene in aiuto e mostra due risultati per Edico s.r.l.: non avendo altri elementi in merito e, quindi, essendo impossibilitato a verificare quale delle due società abbia agito per ottenere la tutela brevettuale, non pubblico lo screenshot dei risultati, ma vi posso dire che l’oggetto sociale di entrambe non ha nulla a che vedere con l’innovazione, ma, questo, è solo un indizio, visto che la domanda può essere depositata da chiunque ritenga di vantarne la proprietà.

Dunque, visto che la società ricorrente è titolare di un brevetto europeo e visto che si tratta di immissione nel mercato comune (quello europeo) di prodotti che, in parte, si asseriscono contraffatti, si è potuto adire l’Autorità giudiziaria penale, visto che (ripeto: in base agli elementi acquisiti dagli articoli di giornale apparsi sul web) il caso in esame integrerebbe il reato di contraffazione. Infatti, l’art. 473 del codice penale recita:

“Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell’ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattro milioni.

Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.”

Ovviamente, qualora in sede penale dovesse accertarsi la violazione del brevetto, la società italiana sarebbe ben più che legittimata a chiedere il risarcimento dei danni subiti a Samsung che, ovviamente, dovranno essere valutati dal Tribunale delle Imprese competente.

Questa è una piccola ricostruzione dei fatti che ho potuto svolgere sulla base di quanto pubblicato da altri siti. Qualora dovessi trovare il provvedimento che dispone il sequestro e se la vicenda avrà ulteriori sviluppi, vi terrò aggiornati sempre su queste pagine.

Elio Franco

Editor - Sono un avvocato esperto in diritto delle nuove tecnologie, codice dell'amministrazione digitale, privacy e sicurezza informatica. Mi piace esplorare i nuovi rami del diritto che nascono in seguito all'evoluzione tecnologica. Patito di videogiochi, ne ho una pila ancora da finire per mancanza di tempo.

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